Sez. L, Sentenza n. 6077 del 04/12/1985 (Rv. 443215 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - PER MOTIVI NON ATTINENTI ALL'OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI PRIMI TRE COMMI DELL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA N. 204 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESAME DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO SOTTO TALE PROFILO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - PER MOTIVI NON ATTINENTI ALL'OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI PRIMI TRE COMMI DELL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA N. 204 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESAME DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO SOTTO TALE PROFILO - ESCLUSIONE.*
Nel caso cui il lavoratore abbia impugnato il licenziamento per ragioni non attinenti all'osservanza delle prescrizioni contenute nei primi tre commi dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori, è precluso al giudice l'esame di un tale profilo d'illegittimità del licenziamento stesso, ancorché sia sopravvenuta - nel corso del giudizio - la sentenza n. 204 del 1982 della Corte costituzionale che ha esteso al licenziamento di natura disciplinare le suddette Disposizioni. Nè tale vizio del recesso può essere rilevato d'ufficio dal giudice a norma dell'art. 1421 cod. civ. difettando il presupposto della tempestiva allegazione ad opera delle parti di quegli elementi di fatto necessari per stabilire se la nullità sussista o meno, senza la quale il giudice non può procedere al relativo accertamento di sua iniziativa. (V 7283/83, mass n 431881; (V 6091/83, mass n 430890; (V 4719/83, mass n 429610).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)