Sez. L, Sentenza n. 2991 del 15/02/2005 (Rv. 579720 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperativa - Soci lavoratori - Obbligo contributivo - Regime ex art. 2, comma terzo, del R.D. n. 1422 del 1924 - Obbligo contributivo per tutti i soci lavoratori con rapporto dipendente - Minimi retributivi per il calcolo dei contributi - Disciplina di riferimento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Anche nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n.142 del 2001, l'obbligo delle cooperative di lavoro d'assicurazione per i soci lavoratori, stabilito dall'art. 2, terzo comma del R.D. n.1422 del 1942, è limitato a quelli che prestano la propria opera con rapporto di lavoro dipendente, cioè contro retribuzione, senza rischio d'impresa ed assoggettati a potere gerarchico dell'organo d'amministrazione. Per essi i minimi di retribuzione per il calcolo dei contributi sono fissati, come per gli altri lavoratori dipendenti, dall'art. 1 del D.L. n.338 del 1989, come convertito in legge n.389 del 1989, ad eccezione dei soci lavoratori dipendenti delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970, per i quali i minimi di retribuzione imponibile sono fissati con D.M..
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2 com. 3, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 03/04/2001 num. 142 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 602 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)