Sez. 1, Sentenza n. 5390 del 14/10/1981 (Rv. 416093 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - AFFITTUARI DEL FONDO SOGGETTO AD ESPROPRIAZIONE - PERDITA DEL DIRITTO RELATIVO - MOMENTO RILEVANTE - DIRITTO ALL'INDENNITÀ EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - AFFITTUARI DEL FONDO SOGGETTO AD ESPROPRIAZIONE - PERDITA DEL DIRITTO RELATIVO - MOMENTO RILEVANTE - DIRITTO ALL'INDENNITÀ EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - CONDIZIONI.*
L'affittuario del fondo soggetto ad espropriazione non perde il suo diritto per effetto del provvedimento di occupazione d'urgenza e della mera immissione in possesso dell'occupante, ma esclusivamente in conseguenza della costruzione dell'opera pubblica (intesa come venire in essere delle caratteristiche essenziali di essa, per effetto dell'esecuzione di lavori che facciano perdere al fondo la sua attitudine all'utilizzazione agricola) e pertanto ha diritto all'indennità di cui all'art. 17 della legge n. 865 del 1971 quando tale perdita è posteriore all'entrata in vigore dell'art. 4, comma primo, della legge 27 giugno 1974 n. 247 (che ha esteso la sfera di operatività della legge n. 865 del 1971).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1638, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)