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Sez. U, Sentenza n. 1755 del 09/03/1983 (Rv. 426598 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - ESPROPRIAZIONE - LEGITTIMITÀ E TEMPESTIVA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO - POSIZIONI DELL'AFFITTUARIO E DEL PROPRIETARIO - REGOLAMENTAZIONE - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA PROPRIA DI TALE PROCEDIMENTO - CONSEGUENZE - ESPROPRIAZIONI PREORDINATE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE O INTERVENTI DA PARTE DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI - INTERVENTO DEL PROVVEDIMENTO OBLATIVO SUCCESSIVAMENTE ALLA LEGGE N. 247 DEL 1974 - DIRITTO DELL'AFFITTUARIO A CONSEGUIRE LA DISTINTA INDENNITÀ PREVISTA IN SUO FAVORE DALL'ART. 17 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - CONFIGURABILITÀ - VERSAMENTO DI SOMME AL PROPRIETARIO PER LA PERDITA DEI FRUTTI PENDENTI - IDONEITÀ A ESTINGUERE IL DEBITO DELLO ESPROPRIANTE VERSO L'AFFITTUARIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426598-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - ESPROPRIAZIONE - LEGITTIMITÀ E TEMPESTIVA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO - POSIZIONI DELL'AFFITTUARIO E DEL PROPRIETARIO - REGOLAMENTAZIONE - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA PROPRIA DI TALE PROCEDIMENTO - CONSEGUENZE - ESPROPRIAZIONI PREORDINATE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE O INTERVENTI DA PARTE DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI - INTERVENTO DEL PROVVEDIMENTO OBLATIVO SUCCESSIVAMENTE ALLA LEGGE N. 247 DEL 1974 - DIRITTO DELL'AFFITTUARIO A CONSEGUIRE LA DISTINTA INDENNITÀ PREVISTA IN SUO FAVORE DALL'ART. 17 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - CONFIGURABILITÀ - VERSAMENTO DI SOMME AL PROPRIETARIO PER LA PERDITA DEI FRUTTI PENDENTI - IDONEITÀ A ESTINGUERE IL DEBITO DELLO ESPROPRIANTE VERSO L'AFFITTUARIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Qualora il procedimento espropriativo di fondo rustico si svolga legittimamente e si concluda nei termini all'uopo previsti, con la correlativa perdita ed il corrispettivo acquisto (derivativo) della proprietà del fondo collegati al provvedimento conclusivo, le ragioni dell'affittuario e quelle del proprietario restano uniformemente regolate dalla disciplina applicabile a detto procedimento, mentre resta superflua l'indagine circa gli eventuali effetti sul rapporto di affitto derivanti dall'occupazione dell'immobile o dalla realizzazione dell'opera pubblica, le quali sono autonomamente rilevanti - per gli effetti ablatori ed acquisitivi (a titolo originario) della proprietà e così per il diritto al risarcimento - solo nel diverso caso della mancata tempestiva conclusione dell'espropriazione, con l'illegittimo protrarsi dell'occupazione temporanea. Pertanto, con riguardo ad espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello stato o di enti pubblici, qualora il provvedimento ablativo (o la cessione volontaria dell'immobile, equiparabile a tale provvedimento), sia tempestivamente intervenuto dopo l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1974 n. 247, che ha reso operanti per tutte le suddette espropriazioni i criteri di Determinazione dell'indennità fissati dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865 (con il comma aggiunto all'art. 4 del d.l. 2 maggio 1974 n. 115, convertito nella medesima legge n. 247 del 1974), deve affermarsi che l'affittuario ha diritto a conseguire la distinta indennità prevista in suo favore dall'art. 17 dell'indicata legge del 1971, e che, di conseguenza, un versamento di somme per la perdita dei frutti pendenti, eseguito a mani del proprietario, configura un pagamento in favore di soggetto non legittimato, inidoneo ad estinguere il debito dell'espropriante verso l'affittuario (salva l'applicabilità del secondo comma dell'art. 1188 cod. civ., nel concorso delle condizioni fissate dalla norma medesima). (V 564/82, mass n 418289; (V 5390/81, mass n 416093; (V 2313/79, mass n 398653).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)