Sez. 1, Sentenza n. 1694 del 08/03/1983 (Rv. 426556 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - DECRETO PREFETTIZIO - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA DI UN FONDO OGGETTO DI CONTRATTO D'AFFITTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DI TALE RAPPORTO DURANTE L'OCCUPAZIONE - SUSSISTENZA - DIRITTO DEL CONDUTTORE DI CONSEGUIRE DAL LOCATORE LA MANCATA RENDITA DELL'IMMISSIONE IN POSSESSO DELL'OCCUPANTE ALL'INIZIO DELL'OPERA PUBBLICA - INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DI TALE DIRITTO - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - DECRETO PREFETTIZIO - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA DI UN FONDO OGGETTO DI CONTRATTO D'AFFITTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DI TALE RAPPORTO DURANTE L'OCCUPAZIONE - SUSSISTENZA - DIRITTO DEL CONDUTTORE DI CONSEGUIRE DAL LOCATORE LA MANCATA RENDITA DELL'IMMISSIONE IN POSSESSO DELL'OCCUPANTE ALL'INIZIO DELL'OPERA PUBBLICA - INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DI TALE DIRITTO - CONDIZIONI.*
Il decreto di occupazione di urgenza di un fondo oggetto di contratto di affitto determina solo la sospensione dell'esecuzione di tale rapporto durante il protrarsi dell'occupazione, con la nascita in capo al conduttore, (il cui diritto di godimento non si è potuto esercitare sul bene locato per fatto imputabile all'ente occupante), del diritto di conseguire dal locatore, ai sensi dell'art. 1638 cod. civ., la mancata rendita realizzabile in base al contratto per tutto il periodo che va dall'immissione in possesso dell'occupante all'inizio dell'opera pubblica, che comporta la definitiva Estinzione del diritto di godimento del fondo occupato e non più restituibile. L'indicato diritto dell'affittuario ex art. 1638 cod. civ. - poiché per il mancato godimento il proprietario-locatore riscuote, di regola, l'indennità di occupazione - si risolve nella pretesa di ottenerne per il periodo accennato il relativo importo, se ed in quanto riscosso dal locatore, depurato delle spese gravanti sull'affittuario, ivi compreso l'importo del canone di locazione. (V 564/82, mass n 418289; (V 5390/81, mass n 416093; (V 1008/72, mass n 357328).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1638, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)