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Sez. U, Sentenza n. 21292 del 03/11/2005 (Rv. 586126 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Revisione dei prezzi dell'appalto - Controversia relativa - Devoluzione al giudice ordinario - Diritto alla revisione prezzi - Riconoscimento parziale da parte della P.A. - Conseguenze - Limitazione della giurisdizione dell'A.G.O. alle pretese riconducibili a tale parziale riconoscimento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586126-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

Il riconoscimento da parte della P.A. committente del diritto alla revisione prezzi in capo all'appaltatore può riferirsi a particolari lavori e non necessariamente a tutta l'opera appaltata, con la conseguenza che la consumazione della giurisdizione amministrativa - e il configurarsi, quindi, della giurisdizione dell'a.g.o. sulla domanda di revisione prezzi - può verificarsi anche nel caso in cui sia dedotta in giudizio solo la pretesa relativa al compenso di quel lavoro, senza implicare per ciò stesso la giurisdizione ordinaria per ogni altra pretesa revisionale.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Legge 10/12/1981 num. 741 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)