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Sez. U, Sentenza n. 4907 del 02/06/1997 (Rv. 504879 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Revisione dei prezzi dell'appalto - Controversia relativa - Devoluzione al giudice ordinario - Riconoscimento dell'intera opera da parte della P.A. - Necessità - Riconoscimento parziale - Conseguenze - Circoscrizione della giurisdizione dell'A.G.O. alle pretese riconducibili a tale parziale riconoscimento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504879-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

Il riconoscimento da parte dell'Amministrazione committente del diritto alla revisione dei prezzi dell'appalto di opere pubbliche sottrae alla cognizione del giudice amministrativo, per attribuirle alla cognizione dell'A.G.O., tutte le controversie relative alla corresponsione del compenso revisionale, quando tale riconoscimento (che può essere desunto anche dal pagamento di acconti a tale titolo) si riferisca all'intera opera; mentre il riconoscimento parziale, limitato, cioè, a particolari lavori o categorie di lavori, con esplicita o implicita inclusione di altri, avuto riguardo alla loro natura oggettiva ovvero al tempo della loro esecuzione, circoscrive la competenza giurisdizionale del giudice ordinario alle pretese ad esso riconducibili.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Legge 10/12/1981 num. 741 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)