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Sez. U, Sentenza n. 14824 del 05/06/2008 (Rv. 603332 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto - Revisione prezzi - Riconoscimento della revisione da parte della P.A. - Contestazione del sistema di calcolo del prezzo revisionale - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603332-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

In tema di revisione del prezzo di appalto di opera pubblica, allorchè l'amministrazione non abbia negato di dover procedere alla revisione dei prezzi, ma abbia contrapposto all'appaltatore un sistema di calcolo diverso, nella specie attinente alla percentuale dell'importo complessivo costituente l'alea a carico dell'appaltatore, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, poiché tale giudizio attiene ad una parte - non dei lavori - ma del "quantum" del compenso revisionale rivendicato e, quindi, non all'"an debeatur" ma al "quantum debeatur", cui è connesso un diritto soggettivo dall'appaltatore.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 2, Legge 10/12/1981 num. 741 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)