Sez. 2, Sentenza n. 3228 del 25/05/1984 (Rv. 435270 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - REALE - EFFETTI LIBERATORI NEI CONFRONTI DEL DEPOSITANTE - DEPOSITO DELLA SOMMA OFFERTA - INIDONEITÀ - PRESUPPOSTI NECESSARI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - REALE - EFFETTI LIBERATORI NEI CONFRONTI DEL DEPOSITANTE - DEPOSITO DELLA SOMMA OFFERTA - INIDONEITÀ - PRESUPPOSTI NECESSARI.*
Perché l'offerta reale possa conseguire il suo effetto liberatorio nei confronti del depositante non è sufficiente il mero deposito della somma offerta, ma è necessario che l'iter previsto dalla legge sia esaurito con la notifica del verbale di deposito al creditore non comparso e con l'invito a ritirare quanto depositato, dal momento che prima del compimento di tali formalità la somma resta nella disponibilità del depositante e non passa nella disponibilità del creditore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1212
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)