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Sez. 2, Sentenza n. 3228 del 25/05/1984 (Rv. 435270 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - REALE - EFFETTI LIBERATORI NEI CONFRONTI DEL DEPOSITANTE - DEPOSITO DELLA SOMMA OFFERTA - INIDONEITÀ - PRESUPPOSTI NECESSARI.*
Stato
decisa il 1984-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435270-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - REALE - EFFETTI LIBERATORI NEI CONFRONTI DEL DEPOSITANTE - DEPOSITO DELLA SOMMA OFFERTA - INIDONEITÀ - PRESUPPOSTI NECESSARI.*

Perché l'offerta reale possa conseguire il suo effetto liberatorio nei confronti del depositante non è sufficiente il mero deposito della somma offerta, ma è necessario che l'iter previsto dalla legge sia esaurito con la notifica del verbale di deposito al creditore non comparso e con l'invito a ritirare quanto depositato, dal momento che prima del compimento di tali formalità la somma resta nella disponibilità del depositante e non passa nella disponibilità del creditore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1212

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)