Sez. L, Sentenza n. 10206 del 01/10/1991 (Rv. 474052 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Prova - Ammissione - Limiti | Ammissibilità della prova testimoniale - Inosservanza dei limiti stabiliti dalla legge - Eccezione sollevabile d'ufficio - Esclusione - Limiti - Eccezione in senso proprio - Sussistenza - Decadenza ex art. 416 cod. proc. civ. - Soggezione - Rimozione attraverso l'esercizio da parte del giudice dei poteri istruttori ex art. 421 cod. proc. civ. - Esclusione.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Prova - Ammissione - Limiti
La questione relativa all'osservanza dei limiti stabiliti dalla legge all'ammissibilità della prova testimoniale, concernendo norme che non sono di ordine pubblico, ma dettate nell'esclusivo interesse delle parti litiganti, non può essere sollevata di ufficio dal giudice, salvo che tale prova attenga all'esistenza di un negozio per il quale sia richiesta forma scritta "ad substantiam". Essa, pertanto, costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio, la quale, nel rito del lavoro, soggiace al regime della decadenza ex art. 416, il verificarsi della quale non può essere rimosso dal giudice nell'esercizio dei poteri istruttori conferitigli dall'art. 421 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)