Sez. L, Sentenza n. 2584 del 03/03/1992 (Rv. 476034 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere | Scelta del datore di lavoro in ordine al ridimensionamento della propria impresa - Insindacabilità - Carattere non transitorio della crisi aziendale ed effettività e non pretestuosità del ridimensionamento - Accertamento del giudice - Ammissibilità - Prova della impossibilità di un diverso impiego del lavoratore licenziato - Onere del datore di lavoro - Insussistenza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere
L'insindacabilità della scelta del datore di lavoro in ordine al ridimensionamento della propria impresa, che legittima il licenziamento collettivo e che può risolversi anche nella mera riduzione del personale restando immutate le strutture materiali dell'azienda, non preclude al giudice del merito di verificare - anche d'ufficio e con accertamento riferito alla situazione esistente (ed all'evoluzione che ne sia ragionevolmente prevedibile) alla data dell'adozione del licenziamento collettivo - il carattere non transitorio della crisi aziendale (il cui riconoscimento da parte delle organizzazioni sindacali è utilizzabile almeno quale fonte di prova presuntiva) nonché l'effettività e la non pretestuosità del ridimensionamento addotto a motivazione del licenziamento collettivo, la cui legittimità non esige anche la prova (richiesta invece in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo) dell'impossibilità di un diverso impiego del lavoratore licenziato all'interno dell'organizzazione aziendale.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)