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Sez. L, Sentenza n. 3432 del 07/06/1985 (Rv. 441087 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - CONTRATTO COLLETTIVO - PREVISIONE DEL POSSESSO DI UN DETERMINATO TITOLO DI STUDIO PER L'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - ESPLETAMENTO DI FATTO DELLE MANSIONI CONNESSE AL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441087-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - CONTRATTO COLLETTIVO - PREVISIONE DEL POSSESSO DI UN DETERMINATO TITOLO DI STUDIO PER L'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - ESPLETAMENTO DI FATTO DELLE MANSIONI CONNESSE AL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO - INIDONEITÀ.*

Qualora il contratto collettivo individui il contenuto di una qualifica alla stregua di quanto stabilisca la legge professionale in ordine al possesso di un determinato titolo di studio per l'Esercizio di una professione, non può considerarsi utile ai fini del conseguimento di una tale qualifica (superiore) l'espletamento di mansioni che la legge professionale stessa riservi esclusivamente a chi è in possesso di quello specifico titolo di studio, atteso che, con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 2116 cod. civ., l'attività eventualmente svolta si pone come illecita perché in violazione di norme imperative attinenti all'ordine pubblico e poste a tutela della generalità dei cittadini non già del prestatore di lavoro. (nella specie un geometra - dipendente di una cassa di risparmio - reclamava la qualifica di funzionario del ruolo tecnico che - secondo il contratto aziendale - spettava a coloro che possedevano il titolo di studio d'ingegnere). (Conf 5093/83, mass n 429954).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)