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Sez. L, Sentenza n. 5093 del 23/07/1983 (Rv. 429954 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - IN GENERE - EFFETTUATA IN ASSENZA DEL TITOLARE DA UN COMMESSO, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 122 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE - COMPUTO DELLA RELATIVA ATTIVITÀ AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA SUPERIORE OVVERO DEL DIRITTO ALLA DISTRIBUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429954-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - IN GENERE - EFFETTUATA IN ASSENZA DEL TITOLARE DA UN COMMESSO, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 122 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE - COMPUTO DELLA RELATIVA ATTIVITÀ AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA SUPERIORE OVVERO DEL DIRITTO ALLA DISTRIBUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

L'attività lavorativa di un commesso di farmacia che, in assenza del titolare, abbia effettuato la vendita di prodotti farmaceutici - sia preconfezionati che galenici - e psicotropi, in violazione dell'art. 122 del T.U. Delle leggi sanitarie, approvato con R.d. 27 luglio 1934 n. 1265, nonché dell'art. 348 cod. pen., non può essere considerata utile né ai fini del riconoscimento della qualifica superiore né ai più limitati fini del diritto alla retribuzione, atteso, con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 2126 cod. civ., che l'illiceità di detta attività deriva dalla violazione di norme imperative attinenti all'ordine pubblico e poste a tutela non del prestatore di lavoro bensì del diritto alla salute, costituzionalmente garantito in via preminente alla generalità dei cittadini. (V 1609/76, mass n 380372).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)