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Sez. 2, Sentenza n. 2021 del 19/02/1993 (Rv. 480993 - 01)

Esecuzione forzata - Obblighi di fare e di non fare - Procedimento esecutivo - Ordinanze determinative del Pretore | Istanza di revoca e richiesta di pronuncia dichiarativa dell'illegittimità delle modalità - Inammissibilità dell'ultima domanda - Potere dovere del giudice di pronunciarsi sull'istanza di revoca - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480993-01

Esecuzione forzata - Obblighi di fare e di non fare - Procedimento esecutivo - Ordinanze determinative del Pretore

In tema di esecuzione di obblighi di fare o non fare, e per il caso in cui il creditore, insorgendo contro l'ordinanza del Pretore determinativa delle modalità di tale esecuzione, chieda al medesimo Pretore la revoca di detta ordinanza, domandando anche una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità di quelle modalità, l'inammissibilità di quest'ultima domanda, discendente dalla scadenza del termine fissato dall'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi, non incide sul potere-dovere di pronunciare sull'istanza di revoca, in considerazione della sua inerenza ad un provvedimento di natura ordinatoria, come tale revocabile da parte del giudice che l'ha emesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2931, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 613 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)