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Sez. L, Sentenza n. 55 del 07/01/1986 (Rv. 443693 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - PATROCINIO - IN GENERE - RAPPRESENTANZA DELLA PARTE AD OPERA DI UN PROCURATORE LEGALE - DISCIPLINA EX ART. 58 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI DETTO PROCURATORE DI ELEGGERE DOMICILIO NEL LUOGO DELLA SEDE DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443693-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - PATROCINIO - IN GENERE - RAPPRESENTANZA DELLA PARTE AD OPERA DI UN PROCURATORE LEGALE - DISCIPLINA EX ART. 58 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI DETTO PROCURATORE DI ELEGGERE DOMICILIO NEL LUOGO DELLA SEDE DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*

Nel caso in cui la parte, durante il procedimento dinanzi a giudice monocratico, sia rappresentata da procuratore legale, non trova applicazione l'art. 58 disp. Att. Cod. proc. civ. circa l'Obbligo di elezione del domicilio presso il giudice adito, bensì, in difetto di prescrizioni a tale riguardo dettate dal codice di rito ed alla stregua della legge professionale (art. 82 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37), il procuratore legale è tenuto, ai fini delle notificazioni, ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha Sede - venendo, in Mancanza, considerato elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quel giudice - soltanto ove eserciti il proprio ministero in un giudizio svolgentesi fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale è assegnato. (V 4/83, mass n 424799).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)