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Sez. L, Sentenza n. 4676 del 08/11/1989 (Rv. 464099 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - PROCURATORE ESERCENTE NELLA PROPRIA CIRCOSCRIZIONE - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO NEL LUOGO COSTITUENTE SEDE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO ADITO - NOTIFICAZIONI - ESECUZIONE - LUOGO - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464099-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - PROCURATORE ESERCENTE NELLA PROPRIA CIRCOSCRIZIONE - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO NEL LUOGO COSTITUENTE SEDE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO ADITO - NOTIFICAZIONI - ESECUZIONE - LUOGO - INDIVIDUAZIONE.*

Il procuratore della parte, che eserciti il proprio ufficio nella circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, non è obbligato ad eleggere domicilio nel luogo dove ha Sede l'ufficio giudiziario adito, in quanto, a norma dell'art. 82 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37, tale Obbligo, in Mancanza del cui adempimento il domicilio S'intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria adita, si riferisce solo ai procuratori che esercitano il proprio ufficio fuori della circoscrizione di appartenenza. Pertanto, nei riguardi del procuratore esercente nella propria circoscrizione, che non abbia eletto domicilio nel luogo dove ha Sede l'ufficio giudiziario adito, le notificazioni - compresa quella della sentenza al fine della decorrenza del termine breve d'impugnazione - non possono essere eseguite presso la cancelleria del giudice adito né ai sensi del citato art. 82 né (nel caso di procedimenti innanzi a giudici monocratici) ai sensi dell'art. 58 disp. Att. Cod. proc. civ. (norma che, al pari dell'art. 314, secondo comma, e 414 n. 2 cod. proc. civ., concerne solo la parte che sta in giudizio personalmente), ma vanno invece eseguite nel luogo in cui il professionista deve risiedere per ragioni del suo ufficio a norma degli artt. 10 e 17, primo comma, n. 7 R.d. legge 27 novembre 1933 n. 1578, convertito con legge 22 gennaio 1934 n. 36. (V 2962/88, mass n 458513; (V 7899/87, mass n 455613; (V 55/86, mass n 443693; (V 2087/85, mass n 439998; (V 4/83, mass n 424799).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 314, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 10, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 17 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)