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Sez. 6, Sentenza n. 1176 del 09/03/2000 Cc. (dep. 21/03/2000) Rv. 216413 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - AVOCAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE - IN GENERE | Richiesta di archiviazione - Mancata decisione "de plano" da parte del giudice - Potere di avocazione - Sussistenza - Revoca della richiesta di archiviazione - Legittimità - Decisione del giudice sulla richiesta di archiviazione revocata - Abnormità.
Stato
decisa il 2000-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216413-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - AVOCAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE - IN GENERE

In tema di avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale può esercitare tale potere in tutti i casi in cui il giudice non accoglie "de plano" la richiesta di archiviazione, fissando l'udienza camerale a norma sia dell'art. 409, comma secondo, cod. proc. pen. sia dell'art. 410, comma terzo, cod. proc. pen.. Infatti, anche in caso di fissazione dell'udienza conseguente alla opposizione della persona offesa, il giudice ne deve dare comunicazione al procuratore generale (ex art. 410, comma terzo, che richiama l'art. 409, comma terzo, cod. proc. pen.); e, in base all'art. 412, comma secondo, il procuratore generale può disporre l'avocazione "a seguito della comunicazione prevista dall'art. 409 comma 3". Una volta intervenuta l'avocazione del procedimento, l'ufficio avocante assume tutti i poteri spettanti all'ufficio avocato in ordine all'esercizio dell'azione penale. Ne consegue che è in potere del procuratore generale avocante di revocare la richiesta di archiviazione, il che impedisce al giudice, a pena di abnormità del provvedimento, di decidere sulla originaria richiesta del pubblico ministero, superata dal "contrarius actus" dell'ufficio avocante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 412 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)