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Sez. U, Sentenza n. 99 del 04/04/2000 (Rv. 535293 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia tra privati su diritti - Limiti dei poteri del giudice ordinario in materia di interessi pubblici e di illegittimità di atti amministrativi - Questioni di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a questioni sulla legittimità dell'atto di ammissione alla cassa integrazione guadagni in controversia tra impresa e lavoratori.
Stato
decisa il 2000-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535293-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Allorché in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni presentanti aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l'estraneità della pubblica amministrazione al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E). (Nella specie il giudice di merito, in una causa promossa dai lavoratori per contestare la legittimità della sospensione dal lavoro disposta nei loro confronti dal datore di lavoro in relazione ad un provvedimento di autorizzazione all'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, aveva dichiarato di declinare la propria giurisdizione relativamente alle doglianze basate sulla contestazione della legittimità di detto atto amministrativo, stante l'insindacabilità da parte del giudice ordinario delle discrezionali valutazioni della pubblica amministrazione in merito alla sussistenza dei relativi presupposti; il ricorso incidentale proposto dai lavoratori circa tale punto della decisione è stato dichiarato inammissibile dalla S.C. sotto il profilo che essi si erano erroneamente doluti di una declinatoria della giurisdizione, sia pure attenendosi alla corrispondente erronea qualificazione compiuta dal giudice "a quo").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)