Sez. 6, Sentenza n. 4231 del 22/11/1995 Cc. (dep. 13/03/1995) Rv. 204156 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Per la complessità del dibattimento - Natura obiettiva di detta causa - Sussistenza - Conseguenza - Ragione.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione
La causa di sospensione dei termini della custodia cautelare durante la fase del giudizio, rappresentata dalla complessità del dibattimento (art. 304 comma secondo cod. proc. pen.), fatto salvo il presupposto della contestazione di determinati reati (quelli di cui all'art. 407 comma secondo cod. proc. pen.), ha natura direttiva dovendo detta complessità valutarsi nel suo insieme: conseguentemente non sono consentite distinzioni tra le singole posizioni degli imputati. Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che il legislatore ha espressamente previsto (all'art. 304 comma quinto cod. proc. pen. come novellato dalla legge 8 agosto 1995 n. 332) la possibilità di non estensione della sospensione solo per talune ipotesi aventi natura personale (quelle di cui all'art. 304 comma primo lett. a) e b) così implicitamente confermando l'esclusione per quella sopra citata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 332 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)