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Sez. 6, Sentenza n. 674 del 25/02/1998 Cc. (dep. 21/04/1998) Rv. 211725 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Ritenuta particolare complessità del dibattimento - Riconoscimento di singole posizioni differenziate - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211725-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

L'istituto della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare previsto dall'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., basandosi sul dato oggettivo della complessità del dibattimento, e cioè su una situazione unitaria, contraddistinta anche dall'intreccio di incolpazioni correlate e accomunanti, non consente il riconoscimento di posizioni individuali differenziate; il che è avvalorato dalla circostanza che il legislatore ha invece espressamente previsto (art. 304, comma quinto, cod. proc. pen.), previa separazione dei processi, la scindibilità dell'istituto della sospensione quando questo si fondi, come nelle ipotesi di cui al comma primo, lett. a) e b) e al comma 4 del medesimo articolo, su cause aventi natura personale. Tale impostazione risulta condivisa anche dalla Corte costituzionale, la quale ha avuto modo di precisare che la facoltà consentita al giudice dal comma secondo dell'art. 304 c.p.p. non può comportare, ove effettivamente esercitata, distinzioni individuali fra imputati nel processo, attenendo alla obiettiva complessità particolare del dibattimento e cioè a una situazione collettiva (o cumulativa) comune a tutti i soggetti partecipi, cosicché il richiamo al dato obiettivo della complessità del dibattimento è ostativo al riconoscimento di posizioni individuali differenziate. (Vedi Corte cost., sent. n. 238 del 15 luglio 1977).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)