Sez. L, Sentenza n. 1829 del 29/01/2007 (Rv. 594687 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Sussistenza anche in caso di formazione successiva alla sentenza impugnata - Conseguenza - Sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità anche se formatosi successivamente alla sentenza impugnata, con la conseguenza che il ricorso per cassazione, il cui oggetto è colpito dagli effetti di tale giudicato, è da qualificarsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, giacché l'interesse ad impugnare con siffatto ricorso discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole alla parte. (Nella specie, la S.C., rilevando la sopravvenuta formazione del giudicato esterno e la sua applicabilità in sede di legittimità alla stregua dell'indirizzo segnato dalla Sezioni unite con la sentenza n. 13916 del 2006, ha ravvisato l'intangibilità della statuizione che aveva ricollegato alla illegittimità del recesso conseguenze meramente risarcitorie, con la conseguente impossibilità di accoglimento della diversa domanda intesa ad ottenere la tutela reale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)