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Sez. U, Sentenza n. 9743 del 14/04/2008 (Rv. 602889 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Insolvenza transfrontaliera - Dichiarazione di fallimento all'estero di società - Effetti immediati negli altri Stati membri ex Regolamento CE n. 1346/2000 - Conseguenze - Produzione del documento nel giudizio per cassazione - Condizioni - Fattispecie relativa a ricorso in cassazione avverso il decreto di non ammissione della domanda di concordato preventivo proposta in Italia dal medesimo debitore, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Stato
decisa il 2008-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602889-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di dichiarazione di insolvenza da parte di giudice straniero ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346, l'apertura della procedura concorsuale principale è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la dichiarazione è avvenuta, senza che ai giudici degli altri Stati membri sia data, ai sensi degli artt.16 e 17 del citato Regolamento, la possibilità di sottoporla a valutazione; ne consegue che la prova di tale pronuncia, dimostrando la sopravvenuta formazione di una "regula iuris" cui il giudice ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, non dissimilmente dalla sopravvenienza di un giudicato esterno, attiene all'ammissibilità del ricorso e può pertanto essere fornita nel giudizio di cassazione fino all'udienza di discussione e prima dell'inizio della relazione, ove la suddetta pronuncia sia stata emanata dopo l'adozione del provvedimento impugnato e dopo il deposito del controricorso. Sulla base del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse - avuto riguardo alla sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal giudice belga e prodotta nei termini per il deposito delle memorie ex art. 378 cod. proc. civ. - del ricorso promosso, ex art. 111 Cost., contro il decreto di non ammissione della domanda di concordato preventivo, pronunciato dal tribunale italiano che aveva negato la propria giurisdizione.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 3, Regolam. Commissione CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 16, Regolam. Commissione CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)