Sez. L, Sentenza n. 7050 del 05/07/1990 (Rv. 468109 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA DEL PERSONALE ATTUATA PER MEZZO DI REGOLAMENTO - NATURA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL REGOLAMENTO DEL 1975 SULLA POSSIBILITÀ DELL'ISTITUTO DI VARIARE UNILATERALMENTE IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI PROPRI EX DIPENDENTI.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA DEL PERSONALE ATTUATA PER MEZZO DI REGOLAMENTO - NATURA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL REGOLAMENTO DEL 1975 SULLA POSSIBILITÀ DELL'ISTITUTO DI VARIARE UNILATERALMENTE IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI PROPRI EX DIPENDENTI.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di Disposizioni regolamentari del Banco di Napoli (aventi natura contrattuale) è censurabile in Sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, che, interpretando gli artt. 89 e 111 del regolamento per il personale del Banco di Napoli del 22 gennaio 1975, aveva ritenuto insussistente il potere dell'istituto di modificare unilateralmente il trattamento pensionistico dei propri ex dipendenti, assegnando alle due clausole, sia in base alla comune intenzione delle parti che alla ratio complessiva dell'assetto di interessi adottato, il carattere di regole procedimentali dirette a determinare i competenti organi dell'istituto a tradurre in formali deliberazioni le modificazioni di trattamento stabilite dagli accordi collettivi). (Conf 3653/87, mass n 452588).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)