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Sez. L, Sentenza n. 12117 del 23/11/1995 (Rv. 494775 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI | Disciplina del personale attuata per mezzo del regolamento - Natura - Interpretazione del giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa alla disciplina della promozione "a scelta".
Stato
decisa il 1995-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494775-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, del regolamento per il personale del Banco di Napoli - che è costituito da una serie di norme interne di carattere privatistico ed è manifestazione della volontà contrattuale dell'ente - non è censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (In applicazione del suddetto principio, è stata ritenuta corretta l'interpretazione del giudice del merito che, in base all'esame degli artt. 47, 48 e 51 del suddetto regolamento, approvato in data 21 aprile 1975, aveva affermato che il sistema di promozione "a scelta", previsto e disciplinato dalle stesse norme, è caratterizzato da un'ampia sfera di discrezionalità in forza della quale l'ente è tenuto soltanto ad individuare i soggetti da promuovere scegliendoli fra tutti i dipendenti in possesso dei previsti titoli di merito, senza dovere effettuare alcuna comparazione fra i medesimi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)