Sez. L, Sentenza n. 8653 del 24/06/2000 (Rv. 538024 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento - Prova - Data di consegna del plico - Rilevanza esclusiva.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A MEZZO POSTA
Anche dopo la sentenza n. 346 del 1998 della Corte costituzionale - che ha dichiarato incostituzionale l'art. 8, comma secondo, legge 20 novembre 1982 n. 890 nella parte in cui non prevede che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento nelle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento - la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto mediante raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario; talché a tale data di consegna (invece che a quella di spedizione) bisogna fare riferimento ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 3, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)