Sez. L, Sentenza n. 505 del 20/01/1999 (Rv. 522453 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Turno giornaliero di 8 ore - Riduzione dell'orario settimanale a 36 ore - Riposo compensativo per assorbimento del supero dell'orario settimanale - Richiamo in servizio - Maggiorazione per straordinario feriale - Spettanza - Maggiorazione per straordinario festivo - Esclusione. (Fattispecie in tema di circolari della spa Ferrovie dello Stato).
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI
È immune da vizi di motivazione la pronuncia del giudice di merito - che ha negato il diritto dei dipendente della spa Ferrovie dello Stato alla maggiorazione per straordinario festivo (in luogo della percepita maggiorazione per straordinario feriale) nel caso di richiamo in servizio nel giorno di riposo compensativo, previsto dalle circolari 8 settembre 1986 e 25 giugno 1984, per assorbire il superamento dell'orario settimanale (poiché il turno giornaliero di otto ore era rimasto immutato mentre era stato progressivamente ridotto a trentasei ore l'orario settimanale) - avendo lo stesso giudice escluso l'irrevocabilità del godimento del riposo previsto da dette circolari ed avendo affermato l'inesistenza di norma legale e convenzionale che valesse a tramutare il riposo compensativo non goduto in giorno festivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)