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Sez. L, Sentenza n. 16234 del 18/11/2002 (Rv. 558569 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Riposo compensativo - Coincidenza con giornata festiva - Diritto a retribuzione aggiuntiva - Esclusione - Fattispecie relativa a dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 2002-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558569-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI

Il riposo compensativo costituisce solo uno strumento per articolare su di un minor numero di giorni l'orario di lavoro settimanale o per bilanciare il superamento del limite di durata della prestazione giornaliera a causa dell'organizzazione del servizio in turni di lavoro di otto ore (nonostante la riduzione dell'orario normale settimanale); tale riposo, pertanto, essendo qualificabile come una giornata lavorativa a zero ore, non è assimilabile alla giornata di riposo settimanale e non dà quindi diritto, salvo diverse disposizioni di legge o contrattuali, ad alcuna erogazione retributiva aggiuntiva nell'ipotesi in cui esso venga a coincidere con una festività infrasettimanale, ferma restando la possibilità di un risarcimento nel caso in cui il suddetto riposo compensativo coincidente con la festività non sia stato trasferito ad altra data (nella specie, la S.C., nell'affermare tale principio in relazione ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, ha anche rilevato l'ininfluenza, al riguardo, di circolari interne recanti prescrizioni sulla necessità di evitare la coincidenza dei riposi compensativi con le festività).

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 2, DPR 09/11/1971 num. 1372 art. 4, Legge 02/03/1977 num. 74 art. 2, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)