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Sez. 2, Sentenza n. 309 del 15/12/2006 Cc. (dep. 10/01/2007) Rv. 235362 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Misura cautelare disposta all'esito di udienza di convalida dell'arresto - Mancata comparizione del pubblico ministero - Esposizione, da parte del giudice, prima dell'interrogatorio, delle richieste scritte del pubblico ministero o ostensione delle stesse al difensore - Necessità, a pena di nullità a regime intermedio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235362-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE

Nel caso di misura cautelare disposta all'esito di udienza di convalida dell'arresto cui il pubblico ministero, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 390, comma terzo bis, cod. proc. proc., non sia comparso, l'interrogatorio effettuato dal giudice, per poter adempiere alla stessa funzione di quello previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., dev'essere preceduto, a pena di nullità a regime cosiddetto intermedio (mancando l'illustrazione orale delle proprie richieste da parte del pubblico ministero, che assolve, in via anticipata, alle medesime finalità dell'adempimento di cui all'art. 293, comma terzo, cod. proc. pen.), dall'esposizione, da parte dello stesso giudice, delle richieste scritte dell'organo dell'accusa o comunque dalla ostensione delle medesime al difensore dell'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)