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Sez. L, Sentenza n. 2242 del 03/03/1987 (Rv. 451468 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - PREMIO AZIENDALE PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO - COMPUTABILITÀ NEL CALCOLO DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451468-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - PREMIO AZIENDALE PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO - COMPUTABILITÀ NEL CALCOLO DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE - CONDIZIONI.*

Mancando nel nostro ordinamento giuridico una nozione generale di retribuzione omnicomprensiva, il problema della computabilità di una voce della retribuzione diretta nelle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità) - le quali hanno origine e disciplina esclusivamente contrattuale - deve risolversi in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile "ratione temporis". Pertanto il premio aziendale, che il contratto collettivo colleghi all'effettiva prestazione di lavoro, non può essere incluso nelle mensilità aggiuntive per il solo fatto che queste abbiano natura retributiva, ma occorre che l'inclusione sia prevista espressamente dalla disposizione contrattuale che disciplina il premio stesso ovvero risulti all'esito dell'interpretazione della disciplina contrattuale delle mensilità aggiuntive. (V 1083/84, mass n 433239).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)