Sez. L, Sentenza n. 9825 del 26/07/2000 (Rv. 538835 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Prestazioni pensionistiche, anche per invalidità civile - Interessi e rivalutazione - Componenti essenziali dell'obbligazione - Configurabilità - Conseguenze - Prescrizione decennale - Applicabilità - Limiti - Decorrenza della prescrizione - Individuazione - Criteri.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
Nella disciplina dei crediti previdenziali ed assistenziali Determinata dagli effetti delle sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993 (ed anteriore a quella derivante dall'entrata in vigore dell'art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991), gli interessi e la rivalutazione costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione, con la conseguente applicabilità anche ad essi del regime prescrizionale relativo al credito base, e quindi, in particolare - per i crediti di tipo pensionistico, compresi quelli correlati all'invalidità civile - della prescrizione decennale, ogni qual volta manchi la liquidità del credito (intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento - anche relativamente alla sola parte residua del credito - del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa: cfr. l'art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935 e Corte Cost. n. 283 del 1989). La prescrizione relativa agli accessori, peraltro, comincia a decorrere quando si verifica il ritardo nella corresponsione del capitale, e quindi, quanto alla pensione di invalidità civile, dal centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa, in riferimento al primo rateo, e, in relazione agli altri, dalla scadenza di ciascuno di essi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)