Sez. L, Sentenza n. 3094 del 22/03/1991 (Rv. 471392 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo. | Termine decennale ex art. 47 del D.P.R. n. 639 per la proposizione dell'azione giudiziaria - Natura decadenziale non sostanziale.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo.
In tema di integrazione al minimo di pensione a carico dell'INPS, mentre il credito per ratei liquidati e non riscossi è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 129 del R.D.L. 4 ottobre 1925 n. 1827, il diritto a ratei scaduti, ma non ancora liquidati (al quale non si applica detta disciplina, a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n. 67 con sentenza n. 283 del 1989 della Corte Costituzionale) si estingue solo per effetto del decorso dell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.. Su un altro piano, il termine decennale per la proposizione dell'azione giudiziaria di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 non ha natura decadenziale - la quale è propria di termini brevi il cui decorso impedisce l'acquisto di diritti - né natura prescrizionale, dovendosi escludere che con dette norme il legislatore abbia inteso ribadire una prescrizione decennale del diritto al rateo non liquidato, già sancito dall'art. 2946 cod. civ., ma ha la funzione, priva di effetti sostanziali, di delimitare l'efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda, costituita dall'esaurimento della fase amministrativa, nel senso che, scaduto il termine decennale, l'assicurato non può adire il giudice avvalendosi della domanda o dei ricorsi a suo tempo proposti, ma deve previamente riattivare la procedura amministrativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)