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Sez. L, Sentenza n. 15522 del 07/12/2000 (Rv. 542516 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Medici convenzionati con gli enti mutualistici soppressi per effetto dell'introduzione del Servizio sanitario nazionale - Legittimazione a continuare il rapporto convenzionale con gli organi del nuovo sistema sanitario - Prova - Iscrizione del sanitario nell'elenco dei medici convenzionati pubblicato nel bollettino regionale dopo il recepimento dell'accordo collettivo con il d.P.R. 16 maggio 1980 - Natura - Attestazione certificatoria dell'esistenza della convenzione - Non definitività dell'elenco - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2000-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542516-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

La legittimazione di un medico a continuare, dopo l'entrata in vigore della riforma sanitaria e il recepimento con il d.P.R. 16 maggio 1980 dell'accordo collettivo 22 febbraio 1980, con gli organi del Servizio sanitario nazionale il rapporto convenzionale già esistente con gli enti mutualistici soppressi può essere provata anche dall'iscrizione del sanitario nell'elenco dei medici convenzionati pubblicato sul bollettino regionale, in quanto tale iscrizione costituisce certificazione dell'esistenza della convenzione. Nè assume alcun valore in contrario la circostanza che, in ipotesi, al suddetto elenco non possa riconoscersi il carattere della definitività per essere possibile il suo ampliamento per effetto dell'eventuale accoglimento dei ricorsi degli esclusi, in quanto tale eventualità non incide sul valore certificatorio dell'atto con riguardo agli iscritti.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., DPR 16/05/1980

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)