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Sez. L, Sentenza n. 4670 del 22/05/1987 (Rv. 453324 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - AGGRAVAMENTO DEI POSTUMI DI UN INFORTUNIO - DOMANDA DI REVISIONE - TERMINE PRESCRIZIONALE - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453324-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - AGGRAVAMENTO DEI POSTUMI DI UN INFORTUNIO - DOMANDA DI REVISIONE - TERMINE PRESCRIZIONALE - INDIVIDUAZIONE.*

Con riguardo alla rendita per l'inabilità conseguente all'infortunio sul lavoro subito dal lavoratore, il termine prescrizionale per proporre domanda di revisione in caso di aggravamento dei postumi è quello decennale dalla data dell'infortunio previsto dall'art. 83 DPR n. 1124 del 1965, e non già quello quindicennale contemplato dall'art. 137 dello stesso d.P.R. per la diversa ipotesi della malattia professionale, per la quale il legislatore, per motivi medico-legali, ha ritenuto che il consolidamento dei postumi avvenga in un periodo più lungo che non in ipotesi di infortunio sul lavoro. (V 4095/83, mass n 429052; (V 5816/79, mass n 402472).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)