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Sez. 1, Sentenza n. 34102 del 06/07/2001 Cc. (dep. 18/09/2001) Rv. 219756 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Condizioni - Ravvedimento - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219756-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di remissione del debito, avendo l'art.56 dell'ordinamento penitenziario previsto come unica condizione per la concessione del beneficio (oltre alle disagiate condizioni economiche), solo la regolarità della condotta, da valutarsi secondo i parametri di cui all'ultimo comma del precedente art.30 ter (in base ai quali la condotta si considera regolare quando il soggetto, durante la detenzione, ha "manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali"), deve escludersi che possa ritenersi esigibile, come ulteriore condizione, quella costituita da un ravvedimento del soggetto, quale desumibile da una postuma ammissione delle sue responsabilità.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)