Sez. 1, Sentenza n. 5304 del 16/10/1996 Cc. (dep. 23/11/1996) Rv. 206222 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Presupposti - Regolarità della condotta - Nozione - Prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione - Necessità ai fini della concessione del predetto beneficio - Insussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di remissione del debito, a norma dell'art. 56 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), è necessario e sufficiente che ricorrano due presupposti, e cioè le disagiate condizioni economiche del detenuto e la regolarità della sua condotta in istituto. In base all'art. 30-ter del medesimo ordinamento penitenziario, richiamato dall'art. 56, la condotta può definirsi regolare quando il detenuto ha manifestato costantemente senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle attività organizzate nell'istituto. Ai fini della concessione del beneficio non è invece richiesta la prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, rilevante ai fini dell'applicazione della misura alternativa della liberazione anticipata prevista dall'art. 54 dell'ordinamento penitenziario.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 94, DPR 29/04/1976 num. 431 art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)