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Sez. 3, Sentenza n. 1482 del 18/04/1975 (Rv. 375064 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - MANCATO PAGAMENTO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DOMICILIO DEL VENDITORE.*
Stato
decisa il 1975-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375064-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - MANCATO PAGAMENTO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DOMICILIO DEL VENDITORE.*

Poiche, a norma dell'art 1498 cod civ, il prezzo della vendita, ove non sia stato corrisposto al momento della consegna ed ove nulla dispongano circa il luogo del pagamento il contratto o gli Usi, deve essere pagato al domicilio del venditore, in questo luogo va individuato il forum destinatae solutionis ai sensi dell'art 20 cod proc civ. (V 816/73, mass n 363080).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)