Sez. 2, Sentenza n. 10827 del 06/08/2001 (Rv. 548807 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Preliminare di vendita - Sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. - Pagamento del prezzo ancora dovuto - Natura - Funzione - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Con riguardo al rapporto che si costituisce per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo a concludere una compravendita, il pagamento del prezzo, cui è subordinato il trasferimento della proprietà, se è vero che assolve alla funzione di condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo, non perde peraltro la sua natura di prestazione essenziale destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, con la conseguenza per cui l'inadempimento della correlativa obbligazione, può - nel concorso dei relativi presupposti - essere fatta valere dalla controparte, come ragione di risoluzione del rapporto o "ipso iure" o "ope iudicis", e non già come causa di automatica inefficacia del rapporto medesimo ai sensi dell'art. 1353 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)