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Sez. 2, Sentenza n. 26233 del 02/12/2005 (Rv. 585216 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Preliminare di vendita - Sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. - Contratto conseguente - Distinzione dal preliminare - Sussistenza - Risoluzione - Ammissibilità - Condizioni - Motivi - Individuazione.
Stato
decisa il 2005-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585216-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

La pronuncia di risoluzione del contratto non può che riguardare obbligazioni da esso nascenti e non certo la mancata esecuzione di un precetto contenuto in una sentenza che, nell'ipotesi di cui all'art. 2932 cod. civ., produce gli effetti del contratto non concluso soltanto dal momento del suo passaggio in giudicato, dando luogo ad un rapporto che è distinto da quello derivante dal preliminare e che è, a sua volta, suscettibile di risoluzione per inadempimento, ma per ragioni inerenti al nuovo sinallagma venuto in essere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)