Sez. 3, Sentenza n. 2658 del 26/10/1964 (Rv. 303994 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - COMPETENZA - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE COMPETENTE - ORDINANZA - NATURA DI SENTENZA - CONDIZIONI - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - COMPETENZA - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE COMPETENTE - ORDINANZA - NATURA DI SENTENZA - CONDIZIONI - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
Il provvedimento con il quale il potere, giudice dell'esecuzione, rimette le parti all'ufficio giudiziario competente, ai sensi dell'art 616 cod proc civ, ha natura di ordinanza quando, non essendo contestata l'incompetenza del pretore, ne essendo sorta questione circa la Competenza del giudice cui e rimessa la causa per l'inizio del procedimento ordinario di cognizione, si estrinsechi nella semplice indicazione di tale giudicè mentre, se vi sia stato dissenso o la questione sia stata posta di ufficio, il provvedimento cennato, risolvendo esplicitamente ed implicitamente una questione di Competenza per materia o valore, ha natura sostanziale di sentenza ed e, pertanto, impugnabile con l'istanza di regolamento di Competenza il quale, nei limiti dell'art 45 cod proc civ, e proponibile anche di ufficio. (Conf 2270/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)