Sez. U, Sentenza n. 2595 del 05/02/2013 (Rv. 625338 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - IN GENERE | Riparto di giurisdizione tra giudice nazionale giudice comunitario - Criteri dettati dalle disposizioni di diritto comunitario - Fondamento.
COMUNITÀ EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - IN GENERE
Le questioni di riparto di giurisdizione tra giudice nazionale e giudice comunitario vanno risolte, anche ove non si proceda al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in una prospettiva di diritto comunitario, in quanto la giurisdizione del giudice comunitario è determinata dalle norme dei Trattati comunitari e tali disposizioni si impongono su quelle di diritto nazionale in virtù del primato del diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, alla quale è riservata tale competenza ai sensi dell'art. 234, comma primo, lett. a), del Trattato CE, nella versione consolidata del 1997 (applicabile "ratione temporis").
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)