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Sez. 5, Sentenza n. 6538 del 27/04/2012 (Rv. 622355 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Commissione europea con decisione divenuta definitiva - Termine decennale di prescrizione - Computo - Dalla fruizione degli aiuti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622355-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di recupero di aiuti di Stato, il termine di prescrizione fissato dalla disciplina nazionale non può essere calcolato prendendo come riferimento il periodo intercorso tra la fruizione degli aiuti e la notifica della comunicazione-ingiunzione, in quanto l'art. 15 del Regolamento n. 1999/659/CE prevede solo che i poteri della Commissione europea in materia siano soggetti ad un periodo limite di dieci anni decorrenti dal giorno in cui l'aiuto è stato concesso al beneficiario, con disposizione che, per il principio di generale prevalenza del diritto comunitario, esclude l'applicabilità della disciplina di diritto interno potenzialmente incompatibile. Né tale disciplina contrasta con il principio di affidamento sulla legislazione nazionale e con gli artt. 53 e 97 Cost., come ritenuto dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 36 del 2009, dovendo l'inapplicabilità delle agevolazioni essere rilevata dagli stessi beneficiari e trattandosi comunque di redditi imponibili. (Fattispecie relativa alle esenzioni fiscali fruite da società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/03/1999 num. 659 art. 15, Decreto Legge 15/02/2007 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 06/04/2007 num. 46 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)