Sez. L, Sentenza n. 381 del 23/01/1989 (Rv. 461513 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - ERRONEO INQUADRAMENTO DI UN DATORE DI LAVORO COME SOGGETTO ESENTE DA CONTRIBUZIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - ANNULLAMENTO - FORMA - RICHIESTA DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - SUFFICIENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - ERRONEO INQUADRAMENTO DI UN DATORE DI LAVORO COME SOGGETTO ESENTE DA CONTRIBUZIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - ANNULLAMENTO - FORMA - RICHIESTA DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - SUFFICIENZA.*
Ove l'inquadramento dei datori di lavoro per settori di attività, operato dall'i.N.P.S. e previsto dall'art. 33 del d.P.R. n. 797 del 1955 al fine della Determinazione della misura degli assegni familiari, contempli un datore di lavoro come soggetto esente da contribuzione senza che ne ricorrano i presupposti di legge, l'istituto previdenziale, nell'Esercizio del potere di autotutela, può (e deve) annullare il provvedimento senza particolari formalità e, quindi, anche con la semplice richiesta del pagamento dei contributi, la quale presuppone l'implicito annullamento del precedente provvedimento esonerativo. (Conf 4775/85, mass n 442182).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)