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Sez. L, Sentenza n. 679 del 21/01/1995 (Rv. 489804 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese ex art. 33 D.P.R. n. 797 del 1955 - Natura dichiarativa - Adozione in difetto dei presupposti di legge - Annullamento - Potere di autotutela - Semplice richiesta dei contributi - Idoneità.
Stato
decisa il 1995-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489804-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

L'inquadramento delle imprese esercitate dai datori di lavoro, disposto dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, ha natura meramente dichiarativa e deve essere effettuato sulla scorta dei caratteri propri dell'attività economica esercitata; pertanto, ove un provvedimento di inquadramento sia stato adottato in difetto dei presupposti di legge, l'Istituto, nell'esercizio del suo potere di autotutela, può e deve provvedere al suo annullamento, senza necessità di particolari formalità, e quindi anche con la semplice richiesta di contributi.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)