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Sez. 5, Sentenza n. 3056 del 18/12/1995 Cc. (dep. 19/02/1996) Rv. 203952 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere | Duplice effetto - Limite: principio devolutivo - Giudice "a quo": esclusione del potere di revoca o di modifica del provvedimento impugnato - Giudice "ad quem": attribuzione dei poteri funzionali del primo giudice - Conseguenza per l'imputato: esposizione ai poteri dispositivi e coercitivi dell'autorità che procede - Annullamento del provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare - Scarcerazione per decorrenza dei termini - Applicazione di altre misure cautelari ex art. 307 cod. proc. pen. - Fattispecie: conferma o annullamento del provvedimento di sospensione - Alternativa obbligatoria per il giudice di appello - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203952-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere

In tema di misure cautelari personali, l'appello produce, nei limiti del principio "tantum devolutum quantum appellatum", un duplice effetto, poiché priva nel periodo intermedio il giudice "a quo" del potere di revocare e modificare il provvedimento impugnato, se non per situazioni sopravvenute, ed attribuisce al giudice "ad quem" tutti i poteri originariamente rientranti nella competenza funzionale del primo giudice. L'applicazione analogica di questa regola alla materia "de libertate" comporta la rimessione dell'imputato, nel giudizio d'appello, nella stessa situazione processuale della fase iniziale del procedimento, sicché egli è esposto all'esercizio dei poteri dispositivi e coercitivi propri dell'autorità che procede. Pertanto, non viola il principio del "tantum devolutum" il giudice che, annullando il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare, in quanto già scaduti, disponga, con la scarcerazione, altre misure cautelari, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen.. (Fattispecie nella quale è stato escluso che il giudice della impugnazione "de libertate" avrebbe dovuto limitarsi a confermare o annullare il provvedimento di sospensione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)