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Sez. L, Sentenza n. 2951 del 14/03/1995 (Rv. 491149 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE | Dipendente di istituto di credito incaricato di assistere il commissario preposto all'amministrazione straordinaria di altro istituto - Concessione di crediti di realizzazione incerta con aggravamento della situazione patrimoniale della banca amministrata - Violazione dell'art. 2104 cod. civ. - Configurabilità - Consenso del commissario straordinario - Irrilevanza - Fattispecie in tema di licenziamento per giustificato motivo.
Stato
decisa il 1995-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491149-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE

Viola il dovere di diligenza imposto al prestatore di lavoro dall'art. 2104 cod. civ. il dipendente di un istituto di credito che, incaricato di assistere il commissario preposto all'amministrazione straordinaria di altra azienda o istituto bancario, conceda crediti di realizzazione incerta (in considerazione del pregresso comportamento del debitore), con la conseguenza di aggravare la situazione patrimoniale della banca amministrata e di menomare quindi la garanzia fissata dall'art. 2740 cod. civ. a favore dei creditori di essa; né la gravità di tale violazione è attenuata dal consenso del commissario straordinario, il quale ben può concorrere nella perpetrazione delle irregolarità e subire, eventualmente, le relative conseguenze sanzionatorie. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C. aveva ravvisato nel suddetto comportamento la sussistenza degli estremi del giustificato motivo di licenziamento per violazione dell'art. 2104 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2740, Legge 07/03/1938 num. 141 art. 57, Legge 07/03/1938 num. 141 art. 58, Legge 07/03/1938 num. 141 art. 61, Legge 07/03/1938 num. 141 art. 63, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)