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Sez. 3, Ordinanza n. 8980 del 29/04/2005 (Rv. 582720 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore (art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod.civ.) - Carattere esclusivo - Clausola individuante come sede del foro competente una diversa località, ancorchè coincidente con uno dei fori legali di cui al codice di rito - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza - Fattispecie relativa a contratto di viaggio e soggiorno.
Stato
decisa il 2005-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582720-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorchè coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto. (Nella specie, si trattava di contratto di viaggio e soggiorno concluso con un "tour operator").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis com. 3 n. 19, Cod. Civ. art. 1469 ter, Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 18, Cod. Pen. art. 20, Legge 06/02/1996 num. 52 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)