Sez. 3, Sentenza n. 377 del 11/01/2007 (Rv. 595630 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie relative - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore (art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ.) - Carattere esclusivo - Clausola individuante come sede del foro competente una diversa località, ancorché coincidente con uno dei fori legali di cui al codice di rito - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza - Natura processuale del citato art. 1469 bis, terzo comma, n. 19 - Conseguenze - Applicabilità ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. - che, avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima - si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis com. 3 n. 19, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 06/02/1996 num. 52 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)