Sez. 3, Ordinanza n. 16574 del 05/08/2005 (Rv. 586775 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti stipulati fra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore (art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ.) - Carattere esclusivo - Clausola individuante come sede del foro competente una diversa località, ancorchè coincidente con uno dei fori legali di cui al codice di rito - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendosi vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorchè coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis com. 3 n. 19, Cod. Civ. art. 1469, Legge 06/02/1996 num. 52 art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)