diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 22502 del 02/10/2013 (Rv. 628806 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle controversie fiscali pendenti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Tardività dell'impugnazione - Abuso del processo - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628806-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di definizione delle controversie fiscali pendenti, la sussistenza di un'abuso del processo, quale l'utilizzazione di strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle stabilite dalla legge, va ravvisata in presenza di elementi dai quali emerga, in modo evidente ed inequivoco, il carattere meramente fittizio ed artificioso della controversia principale. (Nella specie, la causa era stata instaurata, nonostante la palese tardività - l'atto impositivo era stato impugnato cinque anni dopo la notifica - al solo fine di creare il presupposto per poter fruire del beneficio di cui all'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cioè la lite pendente).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)