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Sez. 5, Sentenza n. 15158 del 30/06/2006 (Rv. 591486 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione liti pendenti ex art. 2 - Quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Condizioni - Pendenza della lite o possibilità di promuoverla fino al 17 novembre 1994 - Atti impositivi già definitivi prima della normativa sul condono ed impugnati dopo l'introduzione del beneficio - Esclusione - Lite pendente - Nozione - Limiti - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591486-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

La definizione delle controversie tributarie pendenti è legata, a norma dell'art. 2-quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656, a due condizioni: che sussista lite pendente, o possibilità di aprire una lite, e che ciò avvenga fino al 17 novembre 1994. Ne consegue che il beneficio non è applicabile qualora a tale data non sussista lite pendente e l'atto impositivo sia divenuto definitivo in epoca anteriore, senza che in tali ipotesi rilevi che il termine sia stato portato al 31 dicembre 1994 dal d.l. 28 giugno 1995, n. 250, in quanto, essendo l'atto divenuto definitivo già prima dello spirare del termine originario (nella specie ancor prima dell'intervento della normativa sul condono), neppure al 31 dicembre 1994 era possibile aprire un contenzioso. Né a diversa conclusione può indurre il comma 4 lett. d) del citato art. 2 quinquies, secondo cui la lite deve considerarsi pendente anche in ipotesi di ritenuta inammissibilità del ricorso, dovendo tale disposizione pur sempre riferirsi a liti "reali", che abbiano, cioè, ancora un margine di incertezza e che sia, pertanto, interesse non solo del contribuente, ma anche dell'amministrazione definire. Diversamente opinando la normativa in materia di condono, lungi dal deflazionare il contenzioso, indurrebbe un contenzioso artificioso e strumentale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)